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Statuto Sociale aggiornato al Decreto Legislativo 117/2017
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- Categoria: Statuto
- Pubblicato Mercoledì, 11 Agosto 2021 10:28
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Statuto Associazione di Promozione Sociale denominata “TEATRO POPOLARE MONTORESE APS”
Aggiornamento Statuto Sociale
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- Categoria: Statuto
- Pubblicato Lunedì, 07 Settembre 2020 14:28
- Scritto da Super User
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Verbale dell'Assemblea Generale dei Soci
del 5 Settembre 2020
relativa all'aggiornamento dello Statuto Sociale
Via Due Principati, Nr.124 -83025 - Montoro - (AV) - Codice Fiscale 92076220646 -
www.teatropopolaremontorese.it; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
L’anno duemilaventi,addì cinque del mese di settembre, in Montoro, nella sala delle adunanze c/o ex Scuole Elementari di Preturo, in Via Sottana, in modalità videoconferenza, alle ore 17,00, si è riunita, previa apposita convocazione, l'assemblea generale dei soci dell'Associazione suintestata, per procedere alla trattazione dell'ordine del giorno che prevede l'aggiornamento e l'adeguamento dello statuto sociale. Presiede il presidente prof. Pietro Roberto Montone mentre le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal vice presidente Alfonso De Vita, incaricato all'uopo anche della redazione e pubblicazione del presente verbale.
Sono presenti, in modalità di video conferenza i seguenti soci:
1)- |
MONTONE |
PIETRO ROBERTO |
2)- |
DE VITA |
ALFONSO |
3)- |
ALIBERTI |
ANTONIO |
4)- |
ARIANO |
ANTONIO |
5)- |
CAPO |
LUCIA |
6)- |
COPPOLA REGA |
ROSA |
7)- |
DEL REGNO |
ANNA |
8)- |
DEL REGNO |
LUIGI |
9)- |
DE VITA |
ANTONIO |
10)- |
GUARINIELLO |
RAFFAELE |
11)- |
LANDI |
ANNA |
12)- |
LUCIANO |
GIOVANNA |
13)- |
MILIONE |
DOMENICA |
14)- |
MIRABILE |
ANTONIETTA |
15)- |
NAPPI |
PIETRO |
16)- |
PACIFICO |
MATTEO |
17) |
PANNULLO |
GERARDO |
18) |
PENNELLA |
DOMENICO |
19)- |
POMPA |
TERESA |
20)- |
CIRINO |
MARIA GIUSEPPA |
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. Preliminarmente viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di tutte le vittime della pandemia in atto con particolare riferimento alla scomparsa del Prof. Tommaso Giaquinto, sostenitore dell'associazione, e del fratello della tesoriera pro - tempore Waldemar Marcello Pompa. Indi interviene il vice presidente, Alfonso De Vita, che illustra ai soci presenti le necessarie variazioni che occorre apportare allo statuto sociale, originariamente approvato il 15 Maggio 2010, all'atto della costituzione dell'associazione, e successivamente modificato con l'assemblea dei soci del 31 Marzo 2012. In particolare vengono evidenziate le norme del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017, Nr. 117 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania Nr. 4 dell'anno 2014. Tali norme dispongono che, entro il prossimo 31 Ottobre 2020, tutte le associazioni di promozione sociale e di volontariato debbono adeguare i propri statuti per poter essere iscritte negli appositi registri istituiti sia a livello regionale che a livello nazionale per poter beneficiare delle agevolazioni previste per gli enti del cosiddetto "terzo settore". Precisato che la bozza dello statuto sociale aggiornato, predisposta dal relatore De Vita con la collaborazione dei soci Antonio Ariano e Pietro Nappi, è stata notificata, a mezzo mail, sin dal 28 agosto u.s., a tutti i soci e che, ad oggi, non sono pervenute richieste di emendamenti e/o di modifica alla bozza proposta. Richiede, quindi, che l'assemblea si pronunci con il voto in modo da poter provvedere alle conseguenti prescrizioni entro i termini stabiliti. Al termine della proficua discussione, il presidente pone ai voti la proposta di adeguamento dello statuto sociale che viene approvata all'unanimità. La riunione termina alle ore 19,00 del 5 Settembre 2020. Del chè è verbale fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - Pietro Roberto Montone IL SEGRETARIO - Alfonso De Vita -
Statuto Associazione di Promozione Sociale denominata
“ TEATRO POPOLARE MONTORESE APS ”
Art. 1 Denominazione.
L’Associazione di Promozione Sociale denominata “TEATRO POPOLARE MONTORESE APS ”, più avanti chiamata, per brevità, Associazione, costituita in Montoro il 15 Maggio 2010, Codice Fiscale 92076220646, con statuto sociale registrato, all'Agenzia delle Entrate di Avellino, in data 15 Giugno 2010, Nr. 2960-Serie III-,successivamente aggiornato in data 31 Marzo 2012, è disciplinata, a decorrere dal 5 Settembre 2020, dal presente statuto sociale, adeguato ai sensi del Decreto Legislativo nr.117 del 3 Luglio 2017 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 04/2014. Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza dello statuto sociale. L’associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.
Art. 2 Principi ispiratori.
L'associazione è di ispirazione laica e apartitica. Nello svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.
Art. 3 Sede.
L’Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Montoro (AV), Via Due Principati, nr.124, c/o il Centro Sociale Sindacale CGIL -CISL UIL di Montoro frazione Piano, CAP 83025. La sede può essere trasferita con apposita delibera dell’Assemblea dei soci. L'Associazione può costituire sedi secondarie e filiali su tutto il territorio Regionale, Nazionale ed anche all’Estero. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo, e degli Organi di controllo e di garanzia, si svolgono di norma presso la sede sociale, ovvero in altra sede, per particolari circostanze e con obbligo di informativa per tutti i Soci o Componenti.
Art. 4 Durata.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 5 Finalità.
L’attività dell’associazione si contraddistingue per la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo ed é caratterizzata da attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati e/o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità di essi. L’associazione tutela la sua autonomia. Essa svolge attività aventi ad oggetto:
- Attività prevista alla lettera D) dell’art. 5 Decreto Legislativo Nr. 117/2017: educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Attività prevista alla lettera I) dell’art. 5 Decreto Legislativo Nr. 117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative, artistiche, turistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ai fini turistici, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- Attività prevista alla lettera E) dell’art. 5 Decreto Legislativo Nr. 117/2017 interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni del territorio e dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività', ove esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- L’Associazione può a sua volta associarsi con altre Associazioni / Enti a carattere nazionale, aventi in tutto o in parte le stesse finalità.
Art. 6 Le attività.
Per quanto previsto nell’articolo precedente, l’Associazione promuove, stimola, organizza e sostiene la crescita sociale, culturale, morale e spirituale dell'uomo, attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità svolgendo le seguenti attività:
- gestione del Centro Sociale Sindacale CGIL - CISL -UlL di Montoro (AV) ed altre strutture pubbliche di interesse sociale;
- allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- promozione della pratica teatrale con l’organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l’organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni, mostre, concorsi;
- predisposizione e gestione strutture pubbliche con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d'attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura ricreativa, culturale, ludico - sportiva, sociale e assistenziale, gite sociali, escursioni turistiche, per dare agli anziani, ai giovani e a tutta la popolazione, momenti d'impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentivare l'organizzazione di iniziative, eventi e spettacoli per la solidarietà sociale per sostenere persone associate e non che versano in condizioni di indigenza, di svantaggio, diversamente abili, per raccogliere fondi ai fini di beneficenza e di autofinanziamento;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente d'incontri per reciproci scambi d'idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole d'ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politico-sociali del territorio;
- valorizzare la gestione dei beni ambientali e culturali, di zone ortive, con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica;
- promuovere, sostenere e contribuire all'affermazione dell'arte teatrale amatoriale quale primario impegno sociale, civile ed artistico delle comunità di riferimento dell'associazione;
- organizzare rassegne e spettacoli teatrali amatoriali con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni della Regione Campania e del Mezzogiorno d'Italia, favorendo la partecipazione delle persone svantaggiate socialmente;
- svolgere in, genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
In particolare, aderendo ad un'Associazione di Promozione Sociale Nazionale, riconosciuta dal Ministro dell'Interno, quale ente con finalità assistenziali, per i propri associati, potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti - bevande. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione è dotata di un proprio sito web, www.teatropopolaremontorese.it, sul quale sono pubblicizzate le proprie attività e di un proprio indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Art. 7 Dipendenti.
L’associazione, in caso di particolare esigenze e necessità, ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. A tale scopo, può avvalersi dei propri associati, a condizione che gli stessi non siano volontari. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti o lavoratori autonomi sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall’associazione.
Art. 8 Volontari.
L’associazione si avvale dell’opera di volontari, ossia di persone che in modo libero, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro, neanche indiretto, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per le finalità associative. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall’associazione, solo le spese sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’associazione, attraverso uno specifico regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, che indica le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali può essere ammesso il rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’associazione: subordinato, autonomo e/o di altro tipo. L’associazione è tenuta ad iscrivere i volontari in un apposito registro.
Art. 9 Soci.
Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, previa richiesta di adesione, redatta su apposito modulo, tutti coloro che, di buona condotta e nel possesso dei diritti politici, residenti o non nel Comune di Montoro, si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’associazione non può disporre alcuna limitazione, per gli aspiranti soci, con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi altra natura. La richiesta di adesione, presentata al Presidente, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. Il Comitato Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione. L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Comitato Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all’associazione. Il Comitato Direttivo può accogliere sia l’adesione di persone fisiche, che giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l’adesione è di un solo rappresentante designato dall’ente). Avverso la decisione del Comitato Direttivo sull’ammissione di nuovi soci, è consentito appello all’Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L’Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva, mediante votazione, a scrutinio segreto, sulla questione alla prima adunanza utile. In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 90 (novanta) giorni, dovrà versare la quota sociale annuale. Al socio sarò rilasciata la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell’associazione. Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all’associazione e la cui domanda è stata accolta dal Comitato Direttivo sono denominati “soci ordinari”, mentre coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il presente statuto dell’associazione sono denominati “soci fondatori”. L’Assemblea dei soci riconosce lo status di “socio sostenitore” alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell’associazione, intendono contribuire solo economicamente alle attività. I soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. L’Assemblea dei soci, su proposta del Comitato Direttivo, può riconoscere lo status di “socio onorario” alle persone fisiche e giuridiche che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione, che forniscono prestazioni professionali gratuite che effettuano donazioni o lasciti.
Art. 10 Diritti dei Soci.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Comitato Direttivo e degli organi di controllo e di garanzia ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare direttamente il diritto di voto durante l’Assemblea i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 11 Obblighi dei soci.
I soci devono:
- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;
- pagare la quota associativa stabilita dall’Assemblea dei soci.
Art. 12 Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente cancellato senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Comitato Direttivo e con apposita annotazione nel “Libro dei Soci”;
- dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Presidente dell’Assemblea dei soci, che a sua volta, ne informerà il Comitato Direttivo per le conseguenti deliberazioni;
- espulsione per i seguenti motivi: sopravvenuta indegnità morale o perdita dei diritti civili, inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
Qualora il socio espulso o decaduto rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. Le deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata a. r. oppure via PEC. Il socio espulso potrà appellarsi all’Assemblea dei Soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.
Art. 13 Organi sociali.
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) Il Comitato Direttivo.
Sono organi di controllo e di garanzia:
3) Il Collegio dei Probiviri e Revisori;
Sono cariche dell’associazione:
4) il Presidente;
5) il Vicepresidente;
6) Il Segretario;
7) Il Tesoriere;
8) Il Presidente del Collegio dei Probiviri - Revisori.
Gli Organi sociali quali il Comitato Direttivo, l'organo di controllo e di garanzia, vengono eletti esclusivamente e democraticamente dall'Assemblea dei Soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri dell’organo di controllo). La durata in carica degli organi sociali e del collegio di controllo e di garanzia, è di 3 (tre) anni rinnovabili.
Art. 14 L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all’associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente. Il Presidente, nell’eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Comitato Direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell’Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, e conservato a cura del Presidente presso la sede dell’associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia. L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta all'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di Giugno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno appena trascorso e di quello preventivo dell’anno in corso, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei soci. In tal caso il Presidente dovrà convocare l’adunanza entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta presentata dai soci. L’Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:
- l’elezione dei membri del Comitato Direttivo e dell'organo di controllo e di garanzia;
- la revoca dei componenti degli organi sociali;
- gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;
- l’approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- l’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’associazione e senza alcun fine di lucro;
- l'approvazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l’eventuale ratifica, alla prima seduta successiva, dei provvedimenti di sua competenza adottati, per motivi di necessità e di urgenza, dal Comitato Direttivo;
- l’approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo, presso la sede sociale, 15 (quindici) giorni precedenti all’adunanza, per consentire consultazione e proposte da parte di ciascun associato;
- l’approvazione o il rigetto del bilancio di esercizio con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo, presso la sede sociale, 15 (quindici) giorni prima precedenti all’adunanza, per consentire consultazione e proposte da parte di ciascun associato;
- la determinazione dell’ammontare delle quote sociali a carico dei soci;
- le responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l’esclusione degli associati;
- ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Comitato direttivo o di soci espulsi.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.
L’Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:
a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell’associazione;
b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:
- le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- l’eventuale messa in liquidazione dell’associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- l’eventuale scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio associativo.
La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nell’apposita bacheca posta presso la sede sociale dell’associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, l’avviso a mezzo posta raccomandata o posta elettronica. La convocazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere:
1) la data, l'ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei soci;
2) l'ordine del giorno.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea ordinaria dei soci, ordinaria e straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte della maggioranza dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 15 Il Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo è formato da un numero minimo di cinque ed un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Comitato Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all’associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Comitato Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell’Assemblea dei Soci sostituirli, scorrendo la graduatoria dei soci rimasti non eletti nelle precedenti elezioni. In mancanza, si provvederà all'elezione dei nuovi consiglieri nella prima riunione utile dell'Assemblea dei Soci. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea dei soci per nuove elezioni dell'intero Comitato Direttivo. All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Comitato direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell’interesse dell’associazione. Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogni qualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell’organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l’adunanza entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. Ogni membro del Comitato Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto recapitato almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo posta elettronica con contestuale affissione dell’avviso di convocazione nell’apposita bacheca dell’associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Comitato Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell’Assemblea dei Soci. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l’adunanza e l'ordine del giorno. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. E' di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Comitato Direttivo:
- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- attribuire le funzioni di direttore di eventi e manifestazioni;
- eseguire le delibere dell’Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell’associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l’attività dell’associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regoli gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l’eventuale personale dipendente dell’associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità prevista nel bilancio;
- ratificare, alla prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di Giugno dell’anno successivo a quello interessato;
- proporre all’Assemblea dei soci l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deferire al Collegio dei Probiviri - Revisori i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta. Delle deliberazioni del Comitato Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Comitato Direttivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
Art. 16 Il Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea dei soci è anche il Presidente del Comitato Direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’associazione. Egli è eletto dal Comitato Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni. L’Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.
Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l’associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Comitato direttivo ritenga opportuno delegargli.
Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:
- convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo curandone l’ordinato svolgimento;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l’eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’associazione, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l’associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell’Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.
Art. 17 Il Vicepresidente.
Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri un Vicepresidente. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vicepresidente.
Art. 18 Il Segretario.
Il Comitato direttivo nomina tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente.
Compiti del Segretario sono in particolare:
- l’estensione, la sottoscrizione in calce e l’eventuale custodia di tutti i verbali dell’Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi direttivi e di controllo e di garanzia;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell’Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo;
- la tenuta aggiornata dei registri dell’associazione;
- in assenza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell’associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l’esame e il disbrigo della corrispondenza.
Art. 19 Il Tesoriere.
Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere a cui spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell’associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, riscuotere le quote sociali, predisporre il bilancio con relativa relazione contabile, curare gli adempimenti fiscali. La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.
Art. 20 L’Organo di controllo - Collegio dei Probiviri -Revisori
L’Assemblea dei Soci nomina un Organo di controllo denominato Collegio dei Probiviri-Revisori, formato da tre componenti che possono essere eletti anche tra i non aderenti all’associazione. Il Collegio elegge fra i suoi membri il Presidente. La durata in carica dell’Organo di controllo è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di componente dell’Organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Comitato Direttivo. Il Collegio dei Probiviri-Revisori è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci. L’Organo di controllo vigila, inoltre, sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 Giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita il controllo contabile, L’Organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni contenute negli articoli 5,6,7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell’Organo. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 21 Cariche sociali.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, anticipate e documentate per attività di interesse dell’associazione. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.
Art. 22 Libri sociali.
L’associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:
- 1. Il libro sociale degli associati o aderenti;
- 2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- 3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- 4. Il Registro dei Volontari;
- 5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri - Revisori.
- 6. La documentazione fiscale prevista dalla Legge.
Art. 23 Entrate dell’associazione.
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a)- quote e contributi degli associati;
b)- eredità, donazioni e legati;
c)- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d)- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e)- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)- erogazioni liberali degli associati e dei terzi. Per quanto riguarda le modalità e la loro detraibilità, si rimanda al contenuto dell’art. 23 della Legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
h)-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
L’associazione è tenuta, per almeno cinque anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art. 24 Quota sociale.
La quota sociale annua è determinata dall’Assemblea dei Soci. Tale quota deve essere versata entro il 15 Aprile dell’anno al quale si riferisce. Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter-vivos che mortis-causa e in caso di dimissioni, espulsione o morte del socio rimane in proprietà dell’associazione. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’associazione.
Art. 25 Patrimonio sociale.
Il patrimonio sociale (indivisibile) dell’associazione è costituito da:
- beni mobili registrati e beni immobili: quest’ultimi possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati dall’Assemblea dei soci che delibera sul loro utilizzo per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente.
Art. 26 Esercizio sociale.
L'esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Il Comitato Direttivo presenta annualmente, entro il giorno 30 del mese di Giugno, all’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l’indicazione dei proventi e degli oneri), nonché la relazione di missione che illustra le voci di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’associazione e le modalità con cui sono state perseguite le finalità statutarie. Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa esclusivamente se il totale dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate sia inferiore a € 220.000,00 (duecentoventimila/zero). Esso dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nell’eventualità che il totale dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate superi € 100.000,00 (centomila/zero) annui, l’associazione dovrà pubblicare e aggiornare sul proprio sito internet oppure sul sito internet della rete associativa (art. 41 del Decreto Legislativo: n. 117 del 3.7.2017) a cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, i compensi o i corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Il bilancio di esercizio e quello preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri - Revisori almeno 15 (quindici) giorni prima della loro presentazione all’Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Inoltre devono essere depositati presso la sede dell’organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci, affinché ciascun socio possa prenderne visione. L’associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’associazione ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.
Art. 27 Responsabilità dell’associazione.
Tutti i volontari sono assicurati per l’attività prestata sia contro gli infortuni che per le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 28 Scioglimento dell’associazione.
L’Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Comitato Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aderenti. L’Assemblea dei soci provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell’associazione deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 29 Norme di funzionamento.
Le norme di funzionamento dell’associazione, predisposte dal Comitato Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell’adesione all’organizzazione.
Art. 30 Norme residuali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 04/2014. Letto, approvato e sottoscritto nella riunione dell'Assemblea Generale dei Soci del 5 Settembre 2020.
Statuto ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “TEATRO POPOLARE MONTORESE”
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- Categoria: Statuto
- Pubblicato Mercoledì, 24 Aprile 2013 13:48
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“TEATRO POPOLARE MONTORESE”
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI
E' costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del C.C. e della legge 07 Novembre 2000, nr. 383, un’associazione senza scopo di lucro denominata – “TEATRO POPOLARE MONTORESE”, d’ora in avanti designata semplicemente come Associazione, operante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle Attività di Promozione Sociale.
Art. 2 - SEDE e DURATA
L'Associazione ha sede in Montoro Inferiore, Frazione Piano, Via Due Principati, nr.124, c/o il CENTRO SOCIALE SINDACALE CGIL –CISL UIL di Montoro Inferiore.
L’Associazione potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 – FINALITÀ
L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Art. 4 - ATTIVITÀ PRINCIPALI
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone di:
- di gestire il Centro Sociale Sindacale CGIL – CISL –UIL di Montoro Inferiore (AV) ed altre strutture pubbliche di interesse sociale;
- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d’attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura ricreativa, culturale, ludico-sportiva, sociale e assistenziale, per dare agli anziani, ai giovani e a tutta la popolazione, momenti d’impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentivare l'organizzazione d’iniziative di solidarietà per sostenere persone associate e non, in condizioni d’indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o d’autofinanziamento;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente d’incontri per reciproci scambi d’idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole d’ogni ordine e grado, le altre Associazioni e le forze politico-sociali del territorio.
- valorizzare la gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica;
- promuovere, sostenere e contribuire all’affermazione dell’arte teatrale amatoriale quale primario impegno sociale, civile ed artistico delle comunità di riferimento dell’associazione;
- organizzare rassegne e spettacoli teatrali amatoriali con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni della Regione Campania e del Mezzogiorno d’Italia;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone.
In particolare, aderendo ad un’Associazione di Promozione Sociale Nazionale, riconosciuta dal Ministro dell'Interno quale ente con finalità assistenziali, per i propri associati, potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
Parimenti l'associazione potrà organizzare, sempre per i propri associati, viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvarrà, prevalentemente, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci.
Potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Per le eventuali attività svolte in convenzione con enti pubblici, l’Associazione assicura i Soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 5 - SOCI
Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 6 - MODALITA’ DI ADESIONE
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.(diventa dunque socio il minore, il quale avrà diritto di voto-attivo e passivo- solo al compimento del 18^ anno di età)
A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture del Centro Sociale, di informazione e di controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto. Ogni socio di maggiore d’età, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
Art. 8 - DOVERI DEI SOCI
I Soci sono tenuti:
- all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, stabilita in funzione dei programmi di attività.
La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con contestuale restituzione della tessera sociale; esse hanno effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
Tutti i soci, ai sensi del precedente articolo 8, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e deliberare, secondo le norme disciplinate in apposito regolamento, le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione. I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probi Viri. Il Consiglio Direttivo darà attuazione alle decisioni del Collegio dei Probiviri.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dal termine prescritto comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
Art. 10 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima.
Art. 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001.
Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote associative annuali e contributi dei Soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
Art. 13 - RENDICONTO ANNUALE
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.
Il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione. I Soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto all’assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con modifiche ed integrazioni, nei trenta giorni successivi.
Art. 14 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 15 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'associazione sono:
1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Collegio dei Probiviri
Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E’ il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
E' convocata almeno due volte l'anno, in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l'approvazione dei bilancio preventivo e del bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, ovvero quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.
Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
Per l’assemblea straordinaria di scioglimento è richiesta la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione e la deliberazione di scioglimento è assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, non sono ammesse deleghe.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo della Sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno due ore dalla prima convocazione.
Art. 17 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione:
- approva il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
Ogni Socio, in maggiore età, ha diritto ad un voto, nel rispetto del principio del singolo di cui all’art. 2532 C.C. I voti sono espressi, di norma, con voto palese. Non sono ammesse deleghe. All'apertura d’ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di nove eletti fra i propri Soci.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
D’ogni riunione deve essere redatto il verbale.
I Componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo può eventualmente nominare una Commissione Elettorale composta da tre membri Soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti- per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di tre giorni prima della adunanza, dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere e/o Contabile;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre ed approvare gli eventuali Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare il recesso e l'esclusione dei Soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio preventivo che può contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'esercizio annuale successivo;
- elabora il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d’entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all’anno precedente;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai Soci per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 22 - PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 23 - SEGRETARIO
Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 24 - TESORIERE
Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i Bilanci o rendiconti per l’approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell’Assemblea dei Soci, in base all’articolo 13 del presente Statuto.
Art. 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
Dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte la cariche elettive sono gratuite.
ART. 27 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 16. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.
Art. 29 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Così riapprovato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Sociale Associazione Socio Culturale “ TEATRO POPOLARE” di Montoro Inferiore tentasi il giorno 31 Marzo 2012.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
ALFONSO DE VITA PIETRO ROBERTO MONTONE